Dell’Avv. Mattia Alfano 
Questo breve articolo riassume le argomentazioni mosse in commissione bicamerale affari costituzionali-giustizia in tema di riforma della prescrizione e cerca di dare la visione di un avvocato penalista favorevole alla riforma introdotta.
Molto ho letto in questi mesi ed io suddivido le critiche in due maxi categorie:
1- la dilatazione immensa dei processi
2- la lesione del diritto costituzionale ad un processo celere
io concentrerò appunto l’attenzione su questi due aspetti.
Primariamente ritengo opportuno sgombrare il campo da un equivoco che, chi non calca le aule di giustizia penale forse può non conoscere: il processo, l’acquisizione di documenti, l’escussione dei testimoni, la vera e propria attività istruttoria si svolge tutto nel corso del primo grado di giudizio (salvo eccezioni veramente molto rare), nel quale la prescrizione continua a decorrere e su cui alcun intervento vi è con la recente normativa.
Cosa si fa allora in appello?
Ci si presenta in un’aula, in cui ci sono molti altri processi, si sente la relazione del consigliere relatore, si espongono brevemente le ragioni ulteriori o diverse rispetto ai motivi di appello che si sono scritti e poi si attende la decisione in camera di consiglio che giunge dopo poche ore.
Di questo si parla.
Di una sola e singola udienza, non di aprire il campo a decine e decine di udienze in cui sentire le persone informate sui fatti.
Certamente il diritto ai tre gradi di giudizio è un cardine del nostro sistema penale ma bisogna anche considerare altri aspetti quando, come in questo caso, non si parla di limitare l’imputato nell’esercizio di diritti difensivi ma soltanto di un fattore a mio avviso del tutto esterno rispetto ai diritti costituzionali.
E questo fattore si chiama TEMPO
Del resto al momento attuale perché un imputato non deve fare appello?
Il tempo di fissazione di una udienza in appello è in media 30 mesi, 30 mesi in cui, la persona, che per costituzione è presunta innocente fino a condanna definitiva, nella peggiore delle ipotesi almeno ritarda l’esecuzione della pena.
Non c’è al momento alcuna ragione concreta, pratica o giuridica per cui un difensore non consiglia o non propone appello ad un proprio assistito anche perché, essendo nel nostro ordinamento vigente il principio del divieto di reformatio in peius, non si rischia nulla. Nella peggiore delle ipotesi si guadagna tempo, avendo come rischio, nella peggiore delle ipotesi, quello di confermare il primo grado di giudizio.
Lo scorso anno il tema del divieto della reformatio in peius è stato sollevato anche da Davigo, favorevole alla sua eliminazione che, da sola, risolverebbe gran parte del problema.
In Italia il 70% degli imputati condannati in primo grado ricorre in appello e solo raramente in appello si arriva a un verdetto d’innocenza. Questo significa che la maggior parte di coloro che sono certamente colpevoli ricorre in appello per due motivi: a) uno sconto di pena, dal momento che in Italia esiste appunto il divieto di reformatio in peius , a differenza di altri Paesi come Francia e Inghilterra
b) la prescrizione per scadenza dei termini.
E allora parliamo un po’ di altri ordinamenti e di numeri
Contrariamente a quello che possiamo pensare, il divieto di reformatio in peius è un principio che non è condiviso da altri ordinamenti democratici mondiali. Per quanto riguarda due piccoli esempi, Inghilterra e Stati Uniti, addirittura ci sono dei grossi filtri per proporre appello. E per prendere l’esempio forse più vicino all’ordinamento italiano, in Francia non c’è il divieto di reformatio in peius. L’effetto più evidente è in termini numerici. In Francia dove non c’è questo principio, gli appelli presentati sono circa 39 mila. In Italia, dove invece vige questo principio, abbiamo dati ufficiali del ministero della Giustizia 260 mila appelli presentati.
Qui interviene la modifica legislativa: bloccare il fattore TEMPO tra un primo grado in cui si sono dispiegate le prove, ed un secondo grado in cui, mantenendo inalterati tutti i diritti dell’imputato, si chiede una rivalutazione delle prove già assunte.
Io penso alla portata deflattiva di questa riforma anche con riferimento alla MESSA ALLA PROVA
Con la messa alla prova ci sono meno processi, si eliminano le impugnazioni e con meno impugnazioni abbiamo processi in grado di appello più veloci, anche alla luce delle nuove assunzioni che sono previste con questa modifica normativa.
Si è poi detto, molto volte, del diritto costituzionale dell’imputato ad un processo celere.
Diceva qualche anno fa una persona molto più autorevole di me e cioè Francesco Viganò che le ragioni a fondamento della prescrizione, e cioè l’affievolirsi delle esigenze che giustificano la punizione trascorso un certo tempo e la difficoltà di ricostruzione probatoria con conseguente ripercussione negativa sull’esercizio del diritto di difesa, perdono qualsiasi capacità persuasiva rispetto ad una disciplina italiana, praticamente unica assieme alla Grecia in Europa, in cui la prescrizione continua a decorrere imperterrita sia dopo il rinvio a giudizio che dopo la sentenza di primo grado.
La prescrizione in appello è un segnale di inefficienza del sistema, che gira a vuoto e dà un messaggio purtroppo chiaro e netto di INGIUSTIZIA e IMPUNITA’.
Spesso si parla di diritti costituzionali dell’imputato, ma non esiste alcun diritto alla prescrizione: la ragionevole durata del processo non ha nulla a che vedere con la prescrizione tra primo e secondo grado; quello che permette in questa fase altro non è che una garanzia di impunità.
E allora come si rimedia: si allungano i tempi di prescrizione per determinate categorie di reati (omicidio stradale, reati sessuali).
Ma se il principio è valido, lo è per tutti i reati.
Noi siamo qui per portare una voce tecnica di chi è accanto alle vittime dei reati.
Voglio togliere un velo di ipocrisia.. le vittime non vogliono il risarcimento (quello già non si prescrive in appello) le vittime vogliono giustizia: la prescrizione in appello è una lesione delle aspettative delle vittime
Peraltro, mi permetto di evidenziare come sia la prima riforma, non solo sulla prescrizione, ma in generale in campo penale, che si pone non come rimedio di emergenza volto a porre una soluzione ad un singolo problema: il fatto che quanto previsto sia stato rinviato tra un anno per la sua adozione, significa che la proposta deve essere letta contestualmente agli investimenti in tutto il comparto giustizia.
Più giudici, più cancellieri, magistrati onorari più stabilizzati significa una macchina della giustizia più veloce, e quindi anche più efficace.
Spesso ho sentito parlare di gravissime lesioni per i diritti fondamentali dell’uomo.
Voglio quindi concludere con le parole dell’organo che più dovrebbe essere chiamato a punire e contrastare le violazioni dei diritti umani.
E questo organo è la corte europea dei diritti dell’uomo.
Ebbene L’ avvocato generale della corte europea Yves Bot ha dichiarato che in italia c’è un rischio endemico di impunità
“è indispensabile che il procedimento penale possa compiersi fino in fondo” non solo
la sua dichiarazione rende perfettamente evidente la necessità di questa riforma perché dice che “se può rientrare nell’alveo del principio di legalità prevedere, a partire dal giorno del commesso reato un termine entro il quale il procedimento penale non può più essere iniziato, per contro è assolutamente indispensabile che il procedimento penale, una volta avviato, possa compiersi fino in fondo”
